INPS – Contributi previdenziali 2021 (aliquote e modalità)

L’INPS ha notificato importi e aliquote dei contributi INPS 2021 per commercianti, compresi quindi gli agenti e rappresentanti di commercio.

 

Per l’anno 2021, le aliquote contributive risultano pari:

  • al 24,00%, percentuale già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
  • al 22,35%, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.

 

Resta invariata l’aliquota dello 0,09% (da sommare alla predetta contribuzione) destinata al finanziamento degli indennizzi a favore delle aziende commerciali in crisi, stabilita in via strutturale per effetto della legge di bilancio 2019.

 

Anche per il 2021, gli esercenti attività commerciali, con più di 65 anni di età e già pensionati presso la gestione Inps, possono a richiesta versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.

 

Ciò premesso, si riportano di seguito i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021 alla Gestione degli esercenti attività commerciali.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2021, il reddito minimo annuo imponibile da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS è pari a € 15.953, ovvero pari al minimale annuo degli operai del commercio incrementato di € 671,39 ai sensi dell’art.6 della legge 415/1991.

 

Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell’impresa (titolari e collaboratori), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:

  • 24,09%, per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
  • 22,44%, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. Tale aliquota ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

 

Conseguentemente, il contributo calcolato sul minimale risulta così suddiviso:

 

Contributo

annuo minimo

Contributo

mensile minimo (*)

Titolari e collaboratori di età

superiore a 21 anni

€ 3.850,52

(di cui € 7,44 per maternità)

€ 320,88

(di cui € 0,62 per maternità)

Collaboratori di età

non superiore a 21 anni

€ 3.587,29

(di cui € 7,44 per maternità)

€ 298,94

(di cui € 0,62 per maternità)

 

(*) Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell’attività nel corso dell’anno.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale (“contributo a conguaglio”) e massimale imponibile di reddito annuo

Il contributo in acconto, dovuto per l’anno 2021 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021.

Per l’anno 2021, tale contributo deve essere calcolato applicando le seguenti aliquote:

 

 

                                                                                               Scaglione di reddito

fino a € 47.379oltre € 47.379
Titolari e collaboratori di età

superiore a 21 anni

24,09%25,09%
Collaboratori di età

non superiore a 21 anni

22,44%23,44%

 

Per il 2021, il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi IVS risulta pari a:

  • € 78.965, per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore all’1.1.1996 o con anzianità contributiva a tale data. Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale della gestione deve essere rapportato a mese;
  • € 103.055, per i lavoratori che siano stati iscritti per la prima volta nell’assicurazione obbligatoria con decorrenza successiva al dicembre 1995. Tale massimale annuo non è frazionabile a mese.

Contribuzione a saldo

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla “totalità dei redditi d’impresa” realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un “versamento a saldo”, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Tali versamenti possono essere effettuati con un differimento massimo di 30 giorni, con maggiorazione pari allo 0,40% dell’importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi.

Nel caso in cui i redditi denunciati per l’anno 2021 (mod. unico 2022) dovessero risultare inferiori a quelli dell’anno 2020, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.

Imprese con collaboratori

L’Inps rammenta che la determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo per i familiari collaboratori deve essere effettuata con le seguenti modalità:

  • nel caso di impresa familiare formalmente costituita ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore;
  • nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49% del reddito complessivo d’impresa. In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita.

Regime contributivo “forfetario” agevolato

Dal punto di vista previdenziale, nessuna modifica è stata apportata al regime agevolato introdotto dalla legge 190/2014, che si considera pertanto prorogato anche per l’anno in corso.

Si rammenta che tale regime, cui si accede facoltativamente presentando apposita domanda, prevede una riduzione contributiva del 35%.

Per i soggetti già beneficiari del citato regime “forfetario” nel 2020, lo stesso cessa soltanto dietro espressa rinuncia dell’interessato.

Per coloro, invece, che abbiano intrapreso una nuova attività d’impresa nel 2020 e che vogliano aderire al regime per il 2021, è necessaria la comunicazione della propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2021.

I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2021 devono, invece, comunicare la volontà di aderire al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi, mediante i modelli F24, deve essere effettuato alle scadenze di seguito indicate:

  • versamento delle 4 rate sul minimale di reddito: 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022;
  • versamenti sul reddito eccedente il minimale (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021): entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Si ricorda, al riguardo, che i modelli F24 con i dati e gli importi per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere visualizzati e stampati, in formato PDF, dagli agenti di commercio o dai loro intermediari, accedendo al “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” nell’opzione “Dati del mod. F24”.

 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, contattare lo staff FNAARC chiamando il 027645191