Dal 01 luglio novità per le vendite a distanza e commercio elettronico

A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.6.2021 del D. Lgs. 25.5.2021, n. 83 è stata recepita a livello nazionale la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali nei confronti di soggetti non passivi Iva (B2C). Quindi, da oggi 01.07.2021 si applicherà il criterio generale secondo cui le operazioni di commercio elettronico indirette saranno territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione dei beni (e quindi nel paese in cui risiede l’acquirente privato).

 

Le novità introdotte ad opera del D. Lgs. 83/2021, con effetto 01 luglio 2021, riguardano:

  1. le vendite a distanza intracomunitarie di beni, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 1 e 3 D.L. 331/1993;
  2. le vendite a distanza di merci e beni importati da Paesi terzi o da territori terzi, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. 331/1993;
  3. le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
  4. le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo).

 

Sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione delle novità di cui al D.Lgs. 83/2021:

  1. le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  2. le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

 

VENDITE A DISTANZA INTRCOMUNITARIE DI BENI – NUOVO REGIME OPZIONALE OSS (ONE STOP SHOP)

 

Per tali tipologie di vendite, a decorrere dal 01.07.2021, viene introdotta un’unica soglia complessiva pari ad euro 10.000 annue al di sopra della quale le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese nel quale è stabilito il destinatario .

 

La citata soglia di euro 10.000 è calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell’Iva, nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.

 

A seguito della citata novità è stato stabilito che, al fine di semplificare le obbligazioni degli operatori (si pensi all’apertura e gestione della partita Iva all’interno dei singoli Paesi della UE), il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile fino al 30.06.2021 solo per il commercio elettronico diretto, sarà esteso dal 01.07.2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C) e lo stesso sarà rinominato in OSS (One Stop Shop – fermo restando il fatto che anche tale regime potrà essere utilizzato in via opzionale).

 

Ne consegue che da oggi 01.07.2021:

  • se la soglia di € 10.000 nell’anno precedente non risulta superata, l’Iva è dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all’OSS per l’applicazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione;
  • se la soglia di € 10.000 nell’anno precedente è stata superata, l’Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni (in tal caso il cedente dovrà procedere all’apertura di partita Iva nel Paese di destino ovvero optare per l’OSS adempiendo, in tale ultimo caso, agli obblighi Iva presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando in tal modo l’onere di aprire una posizione Iva in ciascun Paese comunitario nei quali sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza);
  • se la soglia di € 10.000 è superata in corso d’anno, le vendite sono soggette ad Iva a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di opzione per l’OSS.

 

A decorrere dal 01.04.2021 era possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’OSS (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo area riservata alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).

 

L’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In tale dichiarazione OSS l’Iva va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota Iva.

 

VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI – NUOVO REGIME IOSS (IMPORT ONE STOP SHOP)

 

Da oggi 01.07.2021 per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a € 150, l’assolvimento dell’Iva all’importazione viene semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop). Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all’Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l’imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (al riguardo si evidenzia che l’aliquota Iva da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).

 

A decorrere dal 01.04.2021 era possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate allo IOSS (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo area riservata alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).

 

L’opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione mensile.

 

 

La Segreteria FNAARC rimane a disposizione per eventuali informazioni.